Ordine TSRM PSTRP della Provincia di Brescia
  • Home
  • L’ordine e le Commissioni D’Albo
    • Consiglio direttivo
    • Commissioni D’Albo
    • Revisori dei conti
  • Amministrazione trasparente
  • Profili Professionali
  • Formazione Universitaria
    • Laurea Triennale – Corsi Attivi a Brescia
    • Master I° e II° livello
    • Laurea Magistrale
    • Dottorato di ricerca
  • ECM
    • Normativa
    • Eventi Formativi
    • Link Utili
  • Servizi per gli Iscritti
    • Sportello Forense
    • Agevolazioni e servizi in convenzione
      • Le nostre Convenzioni
      • Regolamento
  • Vademecum iscritti
  • Ricerca Iscritti
  • Modulistica
  • Normativa
    • Il codice deontologico
    • Radioprotezione
    • Legislazione
  • News
Seleziona una pagina

Componenti delle Commissioni D’Albo

 

AREA TECNICO DIAGNOSTICA

Tecnico Audiometrista
Tecnico Sanitario di Laboratorio Biomedico
Tecnico Sanitario di Radiologia Medica
Tecnico di Neurofisiopatologia
 

AREA TECNICO ASSISTENZIALE

Tecnico Audioprotesista
Tecnico Ortopedico
Dietista
Tecnico della Fisiopatologia Cardiocircolatoria e Perfusione Cardiovascolare
Igienista Dentale

AREA RIABILITATIVA

Fisioterapista
Logopedista
Podologo
Ortottista e assistente di Oftalmologia
Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica
Terapista Occupazionale
Educatore Professionale

AREA DELLA PREVENZIONE

Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro
Assistente Sanitario

 

ORDINI PROFESSIONI SANTARIE E COMMISSIONI D’ALBO

La legge 11 gennaio 2018 n.3 ha decisamente contribuito al rinnovamento di principi legislativi oramai obsoleti per le professioni sanitarie. E lo ha fatto modificando sostanzialmente il decreto legislativo n. 233 del 13 settembre 1946, documento nel quale si definiscono ora i nuovi dettami organizzativi e giuridici degli Ordini delle Professioni sanitarie e la disciplina dell’esercizio delle professioni stesse.

La modifica in questione si è concretizzata grazie ad alcuni decreti attuativi ad opera del Ministero della Salute che hanno contribuito a specificare tali innovazioni:

  • Decreto 13 marzo 2018, concernente la “Costituzione degli Albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”
  • Decreto 15 marzo 2018, riguardante le “Procedure elettorali per il rinnovo degli organi delle professioni sanitarie”;
  • Decreto 11 giugno 2019, recante:
  1. La “Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell’Ordine delle professioni infermieristiche”
  2. La “Determinazione della composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine delle professioni infermieristiche”
  3. La “Determinazione della composizione del consiglio direttivo dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”
  4. La “Determinazione della composizione delle commissioni di albo all’interno dell’Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione”

Tra la novità di questi ultimi decreti attuativi, le commissioni di albo. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Di cosa si occupano le commissioni di Albo

Alle Commissioni d’Albo spettano le seguenti attribuzioni:

  • Proporre al Consiglio Direttivo l’iscrizione all’ordine del professionista
  • Adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all’albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore
  • Esercitare le funzioni gestionali comprese nell’ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto
  • Dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell’attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

Quanto durano in carica?

Gli eletti restano in carica per quattro anni.

Cosa accade se viene ridotto il numero dei membri della commissione d’albo?

Si procede entro 15 giorni ad elezioni suppletive ed i membri eletti in sostituzione durano in carica sino alla scadenza del quadriennio in corso.

Possono essere sciolte le commissioni d’albo?

Esse possono essere sciolte quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, la commissione è composta da:

Numero iscritti all’ordine Numero membri commissione
< 1500 5
>1500, ma <3000 7
>3000 9

Come si eleggono le commissioni d’albo?

Le procedure e le modalità elettive delle commissioni d’albo sono definite all’interno del Decreto del Ministro della Salute 15 marzo 2018:

  • L’assemblea per il rinnovo delle cariche, ivi compresa la commissione d’albo, avviene nel terzo quadrimestre dell’anno in cui il Consiglio scade
  • La votazione è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti
  • Ciascun ordine può stabilire che le votazioni si svolgano con modalità telematiche
  • L’avviso di convocazione è inviato tramite PEC ovvero posta prioritaria, almeno 20 giorni prima dell’inizio delle votazioni. Tale documento deve indicare anche i membri della commissione di albo
  • Sono eleggibili tutti gli iscritti all’albo, compresi i consiglieri e i componenti del collegio dei revisori uscenti
  • Le liste dei candidati, comprese quelle delle commissioni d’albo, devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell’organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato
  • La singola candidatura deve essere presentata entro 10 giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante PEC o a mano presso la sede dell’ordine
  • L’ordine provvede alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale
  • Una volta completato l’iter elettorale, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario
  • Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente di seggio
  • Nel termine di otto giorni dall’avvenuta elezione tutti gli organi eletti, ivi compresa la commissione d’albo, si riuniscono per la prima volta.
  • Privacy
  • Cookie Policy
2014-2020 ® Ordine Professionale TSRM PSTRP della Provincia di Brescia- Crystal Palace via Cefalonia, 70 - 25136 Brescia - E-mail: brescia@tsrm.org - Telefono: 3662181961- Cod. Fisc. 80065150171