Normativa

ECM

1.Sono tenuti all’obbligo formativo previsto per i professionisti sanitari iscritti negli albi di nuova costituzione, anche i professionisti sanitari iscritti agli elenchi speciali?

Da una prima analisi del Manuale sulla formazione continua del professionista sanitario, paragrafo 1.2. si evince che i soggetti tenuti all’obbligo formativo sono quelli appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normative senza distinguere tra iscrizione all’albo oppure all’elenco speciale: “Sono destinatari dell’obbligo ECM tutti i soggetti appartenenti ad una delle professioni sanitarie riconosciute dalla normativa vigente”.
Oltre alla norma già citata, si riporta l’art. 25 dell’Accordo Stato-Regioni del 2017, che stabilisce che “sono destinatari dell’obbligo E.C.M. tutti i professionisti sanitari che esercitano l’attività sanitaria alla quale sono abilitati.” Pertanto, i professionisti iscritti all’elenco speciale, se sono abilitati all’esercizio della professione sanitaria, sono tenuti all’adempimento degli obblighi di Formazione continua.

2. L’obbligo della formazione per le nuove professioni della Legge 33 decorre dalla data di iscrizione all’albo professionale o dal 1°Gennaio successivo al conseguimento del titolo di studio?

Come stabilito dalla normativa, l’obbligo di formazione continua ECM decorre dallo 01/01 dell’anno successivo a quello di prima iscrizione all’Ordine professionale. Di conseguenza al riordino delle Professioni messo in atto dalla L. 3/2018, i professionisti che si sono iscritti all’Ordine nel 2018 e nel 2019 potevano rientrare in due macro categorie: da un lato professionisti che non avevano esercitato in precedenza (neolaureati o professionisti già aventi titolo ma che prima non esercitavano la professione sanitaria), dall’altro professionisti che già esercitavano la professione sanitaria e che si sono iscritti all’Ordine appena creato. 

Il sistema informatico del Co.Ge.A.P.S calcola la decorrenza dell’obbligo ECM in base alla data di iscrizione all’ordine professionale: pertanto, eventuali crediti in precedenti all’iscrizione non vengono conteggiati.

Se un professionista già esercitava in precedenza, il portale non tiene conto di tutti i crediti acquisiti negli anni precedenti all’iscrizione all’Albo, per cui il professionista non vede riconosciuta la formazione acquisita nei trienni precedenti. Pertanto, il Co.Ge.A.P.S. ha sviluppato la possibilità, su base volontaria, di inserire una data diversa da quella di iscrizione all’Ordine in base a cui ricalcolare la decorrenza dell’obbligo formativo ECM, i crediti acquisiti e le relative riduzioni ove applicabili.

Se lo desidera può fornire al Co.Ge.A.P.S una data diversa di decorrenza dell’obbligo ECM in modo che il sistema informatico calcoli un nuovo obbligo formativo, ma una data antecedente la decorrenza indicata dall’Ordine è una facoltà e scelta individuale.