Fisioterapista

Cosa fa?

Il fisioterapista è un professionista della Sanità che, in possesso del diploma di Laurea o di un titolo equipollente/equivalente, lavora sia autonomamente, che alle dipendenze in collaborazione con le altre figure sanitarie e, in questa evenienza, esercita in riferimento alla diagnosi e alle prescrizioni del medico, valutando e trattando disfunzioni presenti della motricità, delle funzioni corticali superiori e viscerali conseguenti ad eventi patologici, a varia eziologia, congenita o acquisita.

Il decreto ministeriale del 14 settembre 1994, n 741 (in GU 9 gennaio 1995′, n.6), individua la figura del fisioterapista che:

-Elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile.

 

-Pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali.

 

-Propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia.

-Svolge attività di studio, didattica e consulenza professionale, nei servizi sanitari ed in quelli dove si richiedono le sue competenze professionali.

-Verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale

 

 

Titolo di studio/Formazione Universitaria:

Il titolo abilitante all’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista per norma è, ad oggi, esclusivamente il DIPLOMA DI LAUREA TRIENNALE (O DI PRIMO LIVELLO) IN FISIOTERAPIA, (ai sensi del D.M. 509/99 modificato dal D.M. 270/2004).

Questo titolo dà l’accesso ai master universitari di primo livello e alla Laurea Magistrale in “SCIENZE DELLE PROFESSIONI SANITARIE DELLA RIABILITAZIONE”, che a sua volta consente l’accesso ai master di secondo livello e al Dottorato di Ricerca (Legge 251/2000, D.M. 270/2004, Legge 43/2006).

 

Il Corso di Laurea in Fisioterapia ha lo scopo di formare professionisti sanitari che, ai sensi dell’art. 2 della Legge 10 agosto 2000, n. 251, svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dal relativo profilo professionale (D.M. del Ministero della Sanità 14 settembre 1994, n. 741 e successive integrazioni e modificazioni).

 

Titoli Equipollenti:

Vedi DECRETO MINISTERO DELLA SANITA’ 27 luglio 2000

Fisiokinesiterapista – Corsi biennali di formazione specifica ex legge 19 gennaio 1942, n. 86, art. 1

Terapista della riabilitazione – Legge 30 marzo 1971, n. 118 – Decreto del Ministro della sanità 10 febbraio 1974 e normative regionali

Terapista della riabilitazione – Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982 – Legge 11 novembre 1990, n. 341

Tecnico fisioterapista della riabilitazione – Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Terapista della riabilitazione dell’apparato motore – Decreto del Presidente della Repubblica n. 162, del 10 marzo 1982

Massofisioterapista – Corso triennale di formazione specifica (legge 19 maggio 1971, n. 403)

 

Titoli Equivalenti:

Massofisioterapista biennale, con titolo valido e abilitante del vecchio ordinamento, che ha reso equivalente il suo titolo grazie al DPCM 26 luglio 2011, emanato in attuazione del secondo comma dell’art 4 legge 42/99. Chi ha ottemperato alla norma ha un decreto di equivalenza del ministero della Salute e si deve iscrivere all’Albo dei Fisioterapisti.

 

Titoli in sospeso:

Il Massofisioterapista biennale, con titolo valido e abilitante del vecchio ordinamento, che non ha reso equivalente il suo titolo, grazie al DPCM 26 luglio 2011, avrebbe dovuto chiedere di iscriversi all’elenco speciale Fisioterapisti, di cui al decreto 9 agosto 2019, unico requisito dei 36 mesi lavorativi al 31 dicembre 2018, entro il 30 giugno 2020. Il tutto in attesa che ripartano le equivalenze per aggiornarsi, lasciare l’elenco speciale ad esaurimento ed iscriversi direttamente all’Albo Ft.

Qualora, però, non avesse chiesto, a suo tempo, di usufruire dell’iscrizione all’elenco speciale si troverebbe nella spiacevole situazione di non poter esercitare in attesa che ripartano i decreti per le equivalenze.

 

 

Codice Deontologico:

Codice deontologico Fisioterapisti