Indennità Professionale

La normativa contrattuale vigente in materia di rischio radiologico per il personale del comparto sanità è regolamentata dall’art. 5 del CCNL 2° biennio economico 2000-2001 del 20.09.2001, che ha disapplicato l’art. 54 del DPR 384/1990 e l’art. 4 del CCNL 2° biennio economico 1996-97 del 27.6.1996.

 

ART. 5 – Indennità di rischio da radiazioni

 

  1. L’indennità di rischio radiologico spettante ai tecnici sanitari di radiologia medica – ai sensi dell’art. 54 del D.P.R. 384 del 1990 (sulla base della Legge 28.03.1968, n. 416, come modificata dalla Legge 27.10.1988 n. 460) e confermata dall’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996 – a decorrere dall’entrata in vigore del presente contratto è denominata indennità professionale specifica ed è corrisposta al medesimo personale, per 12 mensilità, nella stessa misura di L. 200.000 mensili lorde.

 

  1. Il valore complessivo degli importi della indennità professionale di cui al comma 1 spettante al personale interessato è trasferito dal fondo di cui all’art. 38, comma 1, al fondo dell’art. 39 del CCNL 7 aprile 1999 .

 

  1. Al personale diverso dai tecnici sanitari di radiologia medica esposto in modo permanente al rischio radiologico, per tutta la durata del periodo di esposizione, l’indennità continua ad essere corrisposta sotto forma di rischio radiologico nella misura di cui al comma 1. L’ammontare delle indennità corrisposte al personale del presente comma rimane assegnato al fondo dell’art. 38, comma 1 del CCNL 7 aprile 1999.

 

  1. L’accertamento delle condizioni ambientali, che caratterizzano le “zone controllate”, deve avvenire ai sensi e con gli organismi e commissioni operanti a tal fine nelle sedi aziendali in base alle vigenti disposizioni. Le visite mediche periodiche del personale esposto al rischio delle radiazioni avvengono con cadenza semestrale.

 

  1. Gli esiti dell’accertamento di cui al comma 4 ai fini della corresponsione dell’indennità sono oggetto di informazione alle organizzazioni sindacali ammesse alla trattativa integrativa, ai sensi dell’art. 6, comma 1 lettera a) del CCNL 7 aprile 1999.

 

  1. Al personale dei commi 1 e 3, competono 15 giorni di ferie aggiuntive da fruirsi in una unica soluzione.

 

  1. L’indennità di cui ai commi 1 e 3, alla cui corresponsione si provvede con i fondi ivi citati deve essere pagata in concomitanza con lo stipendio, non è cumulabile con l’indennità di cui al D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 e con altre eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo o rischioso. E’, peraltro, cumulabile con l’indennità di profilassi antitubercolare confermata dall’art. 44, comma 2, secondo alinea, del CCNL del 1 settembre 1995.

 

  1. La tabella all. n. 6 del CCNL 7 aprile 1999 è sostituita con la tabella F del presente contratto. Sono disapplicati l’art. 54 del D.P.R 384/1990 e l’art. 4 del CCNL II biennio parte economica 1996 – 1997 del 27 giugno 1996.

 

Per i tecnici di radiologia medica l’indennità da rischio radiologico, denominata indennità professionale specifica, viene corrisposta, ope legis ovvero per contratto in ragione di 12 mensilità nella misura di €. 103,29 mensili lorde ed il valore complessivo degli importi della indennità professionale specifica corrisposta ai tecnici di radiologia viene imputato al fondo contrattuale per il finanziamento dell’indennità professionale specifica.

Il personale che percepisce l’indennità professionale specifica e l’indennità da rischio radiologico ha, poi, diritto, contrattualmente previsto dalla normativa sopra citata e riportata, a godere di 15 giorni di riposo biologico da fruirsi nell’anno in un’unica soluzione. L’istituto si configura come un periodo unico da utilizzarsi entro l’anno solare senza soluzione di continuità nel computo del quale sono ricomprese, anche, le giornate festive e non lavorative ricadenti nello stesso.