Polizza assicurativa per le PSTRP

Attenzione: non riguarda i TSRM iscritti all’ordine che sono già assicurati con il pagamento MAV 2019 ricevuto.

Da oggi i professionisti iscritti agli albi dell’Ordine TSRM PSTRP che intendono farlo possono aderire al sistema di protezione della FNO e alla relativa polizza assicurativa, accedendo all’area riservata del portale. https://iscrizioni.alboweb.net
La gara per la copertura assicurativa destinata alle 18 professioni sanitarie è stata aggiudicata il 27 giugno 2019 e ora il portale è pronto per accogliere le adesioni di coloro che decideranno di farlo.
L’attività assicurata è quella prevista e disciplinata dalla normativa di riferimento, nonché quella sviluppata o resa possibile dall’introduzione e/o dallo sviluppo di nuove tecnologie e/o procedure, comprendendo le attività connesse con lo svolgimento dell’attività professionale quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, attività gestionali, di coordinamento, di ricerca scientifica, formazione, docenza, consulenza, ecc.

Qualora l’assicurato, al momento della prima richiesta scritta di risarcimento, fosse coperto individualmente anche con altra polizza assicurativa, la garanzia oggetto di quella messa a disposizione dalla FNO opererà comunque a primo rischio.
La polizza è attiva dal 1° luglio, e il suo premio varia in funzione del massimale:

– 30 € per un massimale pari a 2.000.000,00 €;

– 34 € per un massimale pari 5.000.000,00 €.

Pagando quindi il MAV presente sulla pagina riservata nella sezione “Adesione assicurativa RC professionale PSTRP 2019” automaticamente la polizza assicurativa risulterà attiva. Nell’apposita sezione, si potrà scegliere la quota da pagare secondo il massimale scelto.

La polizza prevede un’unica scadenza: ore 24:00 del 31 dicembre di ogni anno. Anche chi aderisce in corso d’anno avrà come scadenza il 31 dicembre dell’anno di adesione.
Il premio è dovuto per intero in quanto con l’accesso alla copertura assicurativa vengono garantite, le eventuali richieste di risarcimento relative a eventi dannosi posti in essere prima della copertura, in quanto la polizza prevede una retroattività illimitata.
Lo stesso meccanismo si applica al caso di cessazione: acquistando la copertura assicurativa si acquisisce il diritto ad essere coperti per richieste di risarcimento ricevute dopo la cessazione definitiva dell’attività professionale anche in questo caso la polizza prevede una ultrattività illimitata.

Unica eccezione alla regola è quella che riguarda chi si iscrive per la prima volta all’albo (neolaureati): in questo caso la copertura retroattiva (pur non essendo contrattualmente esclusa) non ha valore in quanto non c’è un’attività pregressa da coprire, e l’eventualità di attivazione di una postuma per cessazione definitiva dell’attività professionale è un evento altamente improbabile.

Leggi il contratto: http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2019/07/Polizza_TSRM_PSTRP-signed.pdf